(Allegato-art. 61)
                              Art. 61. 
 
                         Disposizioni finali 
 
 (articolo 1, commi da 154 a 157 e 159, della legge n. 208 del 2015) 
 
    1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'Autorita' di regolazione per l'energia  reti  e  ambiente  (ARERA),
sono definiti termini e modalita' per il riversamento  all'erario,  e
per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di  interessi
moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita  dell'energia
elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di  imposta,
eventualmente tramite un  soggetto  unico  individuato  dal  medesimo
decreto, per l' individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini
del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al  comma  3,
nonche'  per  le  misure  tecniche  che  si   rendano   eventualmente
necessarie per l'attuazione della presente articolo. 
    2. In caso di violazione degli obblighi  di  comunicazione  e  di
versamento  dei  canoni  di   cui   al   comma   1,   si   applicano,
rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e  38,
comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie  amministrative  e
penali. 
    3. Per l'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  titolo  e
limitatamente alle finalita' di cui  al  presente  titolo  l'Anagrafe
tributaria,  l'ARERA,  l'Acquirente  Unico   S.p.A.,   il   Ministero
dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici o privati
che ne hanno  la  disponibilita'  sono  autorizzati  allo  scambio  e
all'utilizzo di tutte le informazioni utili,  e  in  particolare  dei
dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura
di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del  canone  di
abbonamento  alla  televisione,   ai   soggetti   beneficiari   delle
agevolazioni di cui all'articolo 59, nonche' ai soggetti  esenti  dal
pagamento del canone. 
    4. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del  canone,
le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario  o
postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai  titolari  di  utenza  per  la  fornitura  di  energia
elettrica per il pagamento delle relative fatture,  si  intendono  in
ogni caso estese al pagamento del canone di  abbonamento  televisivo.
La disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  anche  alle
suddette autorizzazioni all'addebito gia' rilasciate alla data del 1°
gennaio 2016, fatta salva la facolta' di  revoca  dell'autorizzazione
nel suo complesso da parte dell'utente. 
    5. In applicazione di quanto disposto dal presente titolo: 
      a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione  delle  imprese
elettriche,  per  il  tramite  del  sistema   informativo   integrato
istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A.  dall'articolo  1-bis  del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti  esenti  ai
sensi  delle  disposizioni  vigenti  o  che  abbiano  presentato   la
dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 2, e fornisce  ogni  dato
utile a individuare i soggetti obbligati; 
      b) le imprese elettriche all'atto della conclusione  dei  nuovi
contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del  cliente  in
ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura.  Il  cliente
e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione.