Art. 61.
Disposizioni finali
(articolo 1, commi da 154 a 157 e 159, della legge n. 208 del 2015)
1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA),
sono definiti termini e modalita' per il riversamento all'erario, e
per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi
moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia
elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta,
eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo
decreto, per l' individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini
del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 3,
nonche' per le misure tecniche che si rendano eventualmente
necessarie per l'attuazione della presente articolo.
2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di
versamento dei canoni di cui al comma 1, si applicano,
rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e 38,
comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo e
limitatamente alle finalita' di cui al presente titolo l'Anagrafe
tributaria, l'ARERA, l'Acquirente Unico S.p.A., il Ministero
dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici o privati
che ne hanno la disponibilita' sono autorizzati allo scambio e
all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei
dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura
di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di
abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle
agevolazioni di cui all'articolo 59, nonche' ai soggetti esenti dal
pagamento del canone.
4. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del canone,
le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o
postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia
elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in
ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
suddette autorizzazioni all'addebito gia' rilasciate alla data del 1°
gennaio 2016, fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione
nel suo complesso da parte dell'utente.
5. In applicazione di quanto disposto dal presente titolo:
a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese
elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato
istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai
sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la
dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 2, e fornisce ogni dato
utile a individuare i soggetti obbligati;
b) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi
contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in
ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente
e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione.