(Allegato-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
                Incrementi dello stipendio tabellare 
 
    1. Gli stipendi tabellari annui lordi dei  segretari  comunali  e
provinciali di cui all'art. 57 del CCNL  sottoscritto  il  16  luglio
2024 sono incrementati: 
      per  l'anno  2022,  di  importi  mensili  lordi  corrispondenti
all'anticipazione economica di  cui  all'art.  47-bis,  comma  2  del
decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale  anno  ai  sensi
dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; 
      per  l'anno  2023,  di  importi  mensili  lordi,  per   tredici
mensilita',  corrispondenti  all'anticipazione   economica   di   cui
all'art. 47-bis, comma 2 del decreto  legislativo  n.  165/2001  gia'
erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della  legge  n.
234/2021; 
      con decorrenza 1° gennaio 2024, degli importi mensili lordi per
tredici mensilita' indicati nella seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'anticipazione di cui  all'art.  47-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma  609,
della legge n. 234/2021,  come  rideterminata,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2024,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  28,  della  legge  n.
213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre  2023  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto-legge  n.  145/2023,  per  gli  enti  che  vi
abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto  dovuto,  per
l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea. 
    3. A seguito dell'applicazione del comma 1, terzo alinea, i nuovi
stipendi  tabellari  annui  lordi   comprensivi   della   tredicesima
mensilita' dei  segretari  comunali  e  provinciali  sono,  pertanto,
rideterminati,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  negli  importi
indicati nella seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico