Art. 35.
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari annui lordi dei segretari comunali e
provinciali di cui all'art. 57 del CCNL sottoscritto il 16 luglio
2024 sono incrementati:
per l'anno 2022, di importi mensili lordi corrispondenti
all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi
dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici
mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui
all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia'
erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n.
234/2021;
con decorrenza 1° gennaio 2024, degli importi mensili lordi per
tredici mensilita' indicati nella seguente tabella:
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2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609,
della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1°
gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n.
213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per gli enti che vi
abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per
l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea.
3. A seguito dell'applicazione del comma 1, terzo alinea, i nuovi
stipendi tabellari annui lordi comprensivi della tredicesima
mensilita' dei segretari comunali e provinciali sono, pertanto,
rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2024, negli importi
indicati nella seguente tabella:
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