Art. 37.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli
incrementi di cui all'art. 35 (Incrementi tabellari) ed all'art. 36
(Incrementi posizione) comma 1 hanno effetto integralmente, in base
alle norme di legge vigenti in materia, alle decorrenze e negli
importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di
quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio o di
trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennita'
sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122
del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto.