(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
               Effetti dei nuovi trattamenti economici 
 
    1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione  nel  periodo  di  vigenza  del  presente   contratto,   gli
incrementi di cui all'art. 35 (Incrementi tabellari) ed  all'art.  36
(Incrementi posizione) comma 1 hanno effetto integralmente,  in  base
alle norme di legge vigenti  in  materia,  alle  decorrenze  e  negli
importi previsti, ai fini della  determinazione  del  trattamento  di
quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio o di
trattamenti   equipollenti   comunque   denominati,   dell'indennita'
sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art.  2122
del codice civile, si considerano gli  scaglionamenti  maturati  alla
data di cessazione del rapporto.