Art. 38.
Disciplina della retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione e' erogata, in base alle classi
demografiche degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi
complessivi annui lordi per tredici mensilita':
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Entro i valori di cui al comma 1, gli enti determinano, previo
confronto ai sensi dell'art. 20, comma 1 lettera a), la retribuzione
di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione:
a) complessita' e responsabilita' delle funzioni di cui
all'art. 101 del CCNL 17 dicembre 2020 in relazione al contesto
organizzativo;
b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle
previste dalla legge incidenti sulle responsabilita' interne ed
esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad
organismi o commissioni, nonche' l'incarico di responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale,
geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della
sede, a carenze di organico o a difficolta' socio-economiche.
3. Nei comuni capoluogo e nelle province, diversi dagli enti di
cui al comma 3-bis, la soglia massima della retribuzione di posizione
di cui al comma 1 puo' essere autonomamente rideterminata, per tener
conto dell'esercizio delle funzioni in presenza di strutture
complesse, in misura non superiore al 15% ove sussista la relativa
capacita' di bilancio e nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017.
3-bis. Negli enti metropolitani (citta' metropolitane e comuni
coincidenti con sedi di citta' metropolitane) la soglia massima di
cui al comma 3 e' pari al 20%.
4. Ferma restando la fascia di appartenenza di cui al comma 1, il
comma 3 si applica anche, per la sola durata del periodo
dell'incarico e senza effetti sul trattamento dei segretari in
disponibilita', ai segretari di un comune aderente ad una Unione, a
cui siano attribuite, anche temporaneamente, le funzioni di
segretario dell'Unione, qualora la somma delle popolazioni dei comuni
aderenti all'Unione corrisponda ad una fascia demografica superiore,
in base a quanto previsto dalla tabella di cui al comma 1.
5. Gli enti assicurano, altresi', che nel complessivo rispetto
dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 la
retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita
nell'ente per l'incarico dirigenziale piu' elevato in essere o, in
assenza di dirigenti, a quella piu' elevata, stabilita nell'ente, per
il personale con incarico di elevata qualificazione.
6. Al segretario comunale e provinciale collocato in posizione di
disponibilita', l'importo della retribuzione di posizione spetta
nella misura minima indicata dal comma 1. Della predetta misura si
tiene conto anche ai fini dell'applicazione dell'art. 16-ter, comma
13, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
dell'art. 43, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001. Quanto previsto
dai precedenti due periodi non si applica ai segretari collocati in
disponibilita' cui venga attribuito, ai sensi del comma 1 dell'art.
62 del CCNL del 16 luglio 2024, un incarico di reggenza o supplenza
per un periodo non inferiore a trenta giorni. In tale ultimo caso
l'ente utilizzatore, con oneri a proprio carico, determina, previa
graduazione della posizione, l'ulteriore quota di retribuzione di
posizione in applicazione del comma 2.
7. E' confermata la disapplicazione di cui all'art. 107, comma 3
del CCNL 17 dicembre 2020, con la decorrenza ivi indicata.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
fermo restando il rispetto complessivo dei limiti finanziari previsti
dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 60 del
CCNL 16 luglio 2024.