(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
 
             Disciplina della retribuzione di posizione 
 
    1. La retribuzione di posizione e' erogata, in base  alle  classi
demografiche degli enti, entro i seguenti  valori  minimi  e  massimi
complessivi annui lordi per tredici mensilita': 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    2. Entro i valori di cui al comma 1, gli enti determinano, previo
confronto ai sensi dell'art. 20, comma 1 lettera a), la  retribuzione
di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione: 
      a)  complessita'  e  responsabilita'  delle  funzioni  di   cui
all'art. 101 del CCNL 17  dicembre  2020  in  relazione  al  contesto
organizzativo; 
      b)  attribuzione  di  funzioni  aggiuntive  rispetto  a  quelle
previste dalla  legge  incidenti  sulle  responsabilita'  interne  ed
esterne,  ivi  comprese  quelle  implicanti  la   partecipazione   ad
organismi o commissioni, nonche'  l'incarico  di  responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
      c) situazioni di oggettivo  disagio  del  contesto  ambientale,
geografico ed  organizzativo,  anche  connesse  all'ubicazione  della
sede, a carenze di organico o a difficolta' socio-economiche. 
    3. Nei comuni capoluogo e nelle province, diversi dagli  enti  di
cui al comma 3-bis, la soglia massima della retribuzione di posizione
di cui al comma 1 puo' essere autonomamente rideterminata, per  tener
conto  dell'esercizio  delle  funzioni  in  presenza   di   strutture
complesse, in misura non superiore al 15% ove  sussista  la  relativa
capacita' di bilancio e nel  rispetto  dell'art.  23,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 75/2017. 
    3-bis. Negli enti metropolitani (citta'  metropolitane  e  comuni
coincidenti con sedi di citta' metropolitane) la  soglia  massima  di
cui al comma 3 e' pari al 20%. 
    4. Ferma restando la fascia di appartenenza di cui al comma 1, il
comma  3  si  applica  anche,  per  la  sola   durata   del   periodo
dell'incarico e  senza  effetti  sul  trattamento  dei  segretari  in
disponibilita', ai segretari di un comune aderente ad una  Unione,  a
cui  siano  attribuite,  anche  temporaneamente,   le   funzioni   di
segretario dell'Unione, qualora la somma delle popolazioni dei comuni
aderenti all'Unione corrisponda ad una fascia demografica  superiore,
in base a quanto previsto dalla tabella di cui al comma 1. 
    5. Gli enti assicurano, altresi', che  nel  complessivo  rispetto
dell'art.  23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  75/2017  la
retribuzione di  posizione  non  sia  inferiore  a  quella  stabilita
nell'ente per l'incarico dirigenziale piu' elevato in  essere  o,  in
assenza di dirigenti, a quella piu' elevata, stabilita nell'ente, per
il personale con incarico di elevata qualificazione. 
    6. Al segretario comunale e provinciale collocato in posizione di
disponibilita', l'importo  della  retribuzione  di  posizione  spetta
nella misura minima indicata dal comma 1. Della  predetta  misura  si
tiene conto anche ai fini dell'applicazione dell'art.  16-ter,  comma
13, ultimo periodo, del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  e
dell'art. 43, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001.  Quanto  previsto
dai precedenti due periodi non si applica ai segretari  collocati  in
disponibilita' cui venga attribuito, ai sensi del comma  1  dell'art.
62 del CCNL del 16 luglio 2024, un incarico di reggenza  o  supplenza
per un periodo non inferiore a trenta giorni.  In  tale  ultimo  caso
l'ente utilizzatore, con oneri a proprio  carico,  determina,  previa
graduazione della posizione, l'ulteriore  quota  di  retribuzione  di
posizione in applicazione del comma 2. 
    7. E' confermata la disapplicazione di cui all'art. 107, comma  3
del CCNL 17 dicembre 2020, con la decorrenza ivi indicata. 
    8. Le disposizioni del  presente  articolo  trovano  applicazione
fermo restando il rispetto complessivo dei limiti finanziari previsti
dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. 
    9. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  60  del
CCNL 16 luglio 2024.