Art. 39.
Disciplina della retribuzione di risultato
1. Ai segretari comunali e provinciali e' attribuito un compenso
annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato alla
valutazione della performance, la quale dovra' tenere conto anche
delle funzioni aggiuntive conferite. I criteri dei sistemi di
valutazione della performance sono oggetto di confronto ai sensi
dell'art. 20, comma 1, lettera b).
2. Gli enti destinano a tale compenso, con risorse a carico dei
rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacita' di spesa e
nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n.
75/2017, un importo non superiore al 10% del monte salari erogato a
ciascun segretario nell'anno a cui e' riferita la valutazione ai
sensi del comma 1.
2-bis. La soglia massima di cui al comma 2 e' elevata al 15%,
fermi restando i limiti della propria capacita' di spesa ed il
rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017,
per i casi di seguito indicati limitatamente al periodo di
svolgimento delle relative funzioni:
a) segretari di enti con dirigenza, diversi da quelli di cui
all'art. 38, comma 3;
b) segretari di enti privi di dirigenza a cui sia stato
attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale
dell'ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato in
conformita' all'ordinamento di ciascun ente;
c) segretari a cui siano attribuite le funzioni di segretario
di una Unione di comuni.
2-ter. La soglia massima di cui al comma 2 e' elevata al 20%,
fermi restando i limiti della propria capacita' di spesa ed il
rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017,
per i casi di seguito indicati limitatamente al periodo di
svolgimento delle relative funzioni:
a) segretari di enti con dirigenza di cui all'art. 38, commi 3
e 3-bis;
b) enti interessati da situazioni di calamita' naturale o
commissariati per infiltrazioni della criminalita' organizzata.
2-quater. I limiti di cui al comma 2-ter possono essere superati
negli enti metropolitani di cui all'art. 38, comma 3-bis, fermi
restando i limiti della propria capacita' di spesa e nel rispetto
dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, qualora sia
valutata l'esigenza di un allineamento rispetto alle retribuzioni
complessive di livello piu' elevato corrisposte alla dirigenza
dell'ente. A tal fine si dovra' tenere conto di tutte le componenti
retributive corrisposte al Segretario, ivi compreso il cosiddetto
galleggiamento e, comunque, non potra' consentire il superamento
delle predette retribuzioni dirigenziali.
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 61 del
CCNL 16 luglio 2024.