(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
             Disciplina della retribuzione di risultato 
 
    1. Ai segretari comunali e provinciali e' attribuito un  compenso
annuale,  denominato  retribuzione  di  risultato,   correlato   alla
valutazione della performance, la quale  dovra'  tenere  conto  anche
delle  funzioni  aggiuntive  conferite.  I  criteri  dei  sistemi  di
valutazione della performance sono  oggetto  di  confronto  ai  sensi
dell'art. 20, comma 1, lettera b). 
    2. Gli enti destinano a tale compenso, con risorse a  carico  dei
rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacita'  di  spesa  e
nel rispetto  dell'art.  23,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.
75/2017, un importo non superiore al 10% del monte salari  erogato  a
ciascun segretario nell'anno a cui  e'  riferita  la  valutazione  ai
sensi del comma 1. 
    2-bis. La soglia massima di cui al comma 2  e'  elevata  al  15%,
fermi restando i limiti  della  propria  capacita'  di  spesa  ed  il
rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto  legislativo  n.  75/2017,
per  i  casi  di  seguito  indicati  limitatamente  al   periodo   di
svolgimento delle relative funzioni: 
      a) segretari di enti con dirigenza, diversi da  quelli  di  cui
all'art. 38, comma 3; 
      b) segretari di  enti  privi  di  dirigenza  a  cui  sia  stato
attribuito  un  incarico  per  la  copertura  di  posizione   apicale
dell'ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato  in
conformita' all'ordinamento di ciascun ente; 
      c) segretari a cui siano attribuite le funzioni  di  segretario
di una Unione di comuni. 
    2-ter. La soglia massima di cui al comma 2  e'  elevata  al  20%,
fermi restando i limiti  della  propria  capacita'  di  spesa  ed  il
rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto  legislativo  n.  75/2017,
per  i  casi  di  seguito  indicati  limitatamente  al   periodo   di
svolgimento delle relative funzioni: 
      a) segretari di enti con dirigenza di cui all'art. 38, commi  3
e 3-bis; 
      b) enti interessati  da  situazioni  di  calamita'  naturale  o
commissariati per infiltrazioni della criminalita' organizzata. 
    2-quater. I limiti di cui al comma 2-ter possono essere  superati
negli enti metropolitani di  cui  all'art.  38,  comma  3-bis,  fermi
restando i limiti della propria capacita' di  spesa  e  nel  rispetto
dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, qualora sia
valutata l'esigenza di un  allineamento  rispetto  alle  retribuzioni
complessive  di  livello  piu'  elevato  corrisposte  alla  dirigenza
dell'ente. A tal fine si dovra' tenere conto di tutte  le  componenti
retributive corrisposte al Segretario,  ivi  compreso  il  cosiddetto
galleggiamento e, comunque,  non  potra'  consentire  il  superamento
delle predette retribuzioni dirigenziali. 
    3. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  61  del
CCNL 16 luglio 2024.