Art. 40.
Ulteriori risorse destinate a retribuzione di risultato
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli enti incrementano le
risorse annualmente destinate a retribuzione di risultato, di un
importo complessivamente pari allo 0,80% del monte salari anno 2021
relativo ai segretari comunali e provinciali. Le suddette risorse
incrementali possono essere destinate anche, in tutto o in parte,
alternativamente, a welfare integrativo.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della
legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la
decorrenza ivi indicata, ciascun ente puo' ulteriormente incrementare
le risorse annualmente destinate a retribuzione di risultato, secondo
la disciplina di cui all'art. 39, oltre il limite di cui all'art. 23,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque
non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021 relativo ai
segretari comunali e provinciali. I conseguenti oneri sono sostenuti
a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi
bilanci degli enti.