(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
 
       Ulteriori risorse destinate a retribuzione di risultato 
 
    1. A decorrere dal 1° gennaio  2024,  gli  enti  incrementano  le
risorse annualmente destinate a  retribuzione  di  risultato,  di  un
importo complessivamente pari allo 0,80% del monte salari  anno  2021
relativo ai segretari comunali e  provinciali.  Le  suddette  risorse
incrementali possono essere destinate anche, in  tutto  o  in  parte,
alternativamente, a welfare integrativo. 
    2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121  della
legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio  2025),  con  la
decorrenza ivi indicata, ciascun ente puo' ulteriormente incrementare
le risorse annualmente destinate a retribuzione di risultato, secondo
la disciplina di cui all'art. 39, oltre il limite di cui all'art. 23,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un  importo  comunque
non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021 relativo  ai
segretari comunali e provinciali. I conseguenti oneri sono  sostenuti
a valere su risorse appositamente stanziate a carico  dei  rispettivi
bilanci degli enti.