ART. 151
Reddito complessivo
(articolo 143 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali dell'articolo
82, comma 1, lettera c), e' formato dai redditi fondiari, di
capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la
destinazione, a esclusione di quelli esenti dall' imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta
sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita'
commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo
2195 del codice civile rese in conformita' alle finalita'
istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso
pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione.
2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni
dell'articolo 8.
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti
non commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c):
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti
enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento
di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai
fini istituzionali degli enti stessi.