(Testo unico imposte sui redditi-art. 151)
                              ART. 151 
                         Reddito complessivo 
(articolo 143 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Il reddito complessivo degli enti  non  commerciali  dell'articolo
82, comma  1,  lettera  c),  e'  formato  dai  redditi  fondiari,  di
capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale  ne  sia  la
destinazione, a esclusione di quelli esenti dall' imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte  a  titolo  di  imposta  o  a  imposta
sostitutiva.  Per  i  medesimi  enti  non  si  considerano  attivita'
commerciali le prestazioni di servizi  non  rientranti  nell'articolo
2195  del  codice  civile  rese   in   conformita'   alle   finalita'
istituzionali  dell'ente  senza  specifica  organizzazione  e   verso
pagamento di corrispettivi  che  non  eccedono  i  costi  di  diretta
imputazione. 
2. Il reddito complessivo  e'  determinato  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 8. 
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti
non commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c): 
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di  modico
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza  di  celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai  predetti
enti per lo svolgimento convenzionato o in regime  di  accreditamento
di attivita' aventi finalita' sociali esercitate  in  conformita'  ai
fini istituzionali degli enti stessi.