ART. 152
Determinazione dei redditi
(articolo 144 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito
complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente
per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i
cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e'
diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai
redditi delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito
medio ordinario di cui all'articolo 39, comma 1, e' ridotto del 50
per cento e non si applica comunque l'articolo 43. Per i redditi
derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano
comunque le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, quarto e quinto
periodo.
2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all' impresa si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 74, commi 1 e 4.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di
altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che
corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di
locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20
maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali, le spese
relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono
determinate con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita'
pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilita'
separata qualora siano osservate le modalita' previste per la
contabilita' pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli
stessi enti.