(Testo unico imposte sui redditi-art. 152)
                              ART. 152 
                     Determinazione dei redditi 
(articolo 144 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. I redditi e  le  perdite  che  concorrono  a  formare  il  reddito
complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente
per ciascuna categoria in base al risultato complessivo  di  tutti  i
cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo  non  e'
diversamente stabilito, le disposizioni  del  titolo  I  relative  ai
redditi delle varie  categorie.  Per  gli  immobili  riconosciuti  di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10  del  codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  il  reddito
medio ordinario di cui all'articolo 39, comma 1, e'  ridotto  del  50
per cento e non si applica comunque  l'articolo  43.  Per  i  redditi
derivanti da immobili locati non relativi  all'impresa  si  applicano
comunque le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, quarto  e  quinto
periodo. 
2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli  enti  non  commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata. 
3. Per l'individuazione dei beni relativi all' impresa  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 74, commi 1 e 4. 
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita'  commerciali  e  di
altre attivita', sono deducibili per la parte del  loro  importo  che
corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  altri  proventi
che  concorrono  a  formare  il  reddito  d'impresa   e   l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile la rendita  catastale  o  il  canone  di
locazione anche finanziaria per  la  parte  del  loro  ammontare  che
corrisponde al predetto rapporto. 
5. Per gli enti religiosi di  cui  all'articolo  26  della  legge  20
maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali,  le  spese
relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri  sono
determinate con i criteri ivi previsti. 
6. Gli enti soggetti alle disposizioni  in  materia  di  contabilita'
pubblica  sono  esonerati  dall'obbligo  di  tenere  la  contabilita'
separata  qualora  siano  osservate  le  modalita'  previste  per  la
contabilita' pubblica obbligatoria tenuta  a  norma  di  legge  dagli
stessi enti.