(Testo unico imposte sui redditi-art. 153)
                              ART. 153 
             Utili percepiti dagli enti non commerciali 
(articolo 1, commi da 44 a  47,  legge  30  dicembre  2020,  n.  178;
articolo 1, comma 64, primo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 
 
1. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'articolo
82, comma 1, lettera  c),  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile  nella   misura   fissata   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
2. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'articolo
82, comma  1,  lettera  c),  o  da  una  stabile  organizzazione  nel
territorio dello Stato di enti non commerciali, di  cui  al  medesimo
articolo 82, comma 1, lettera d),  che  esercitano,  senza  scopo  di
lucro, in via  esclusiva  o  principale,  una  o  piu'  attivita'  di
interesse  generale  per  il  perseguimento  di  finalita'   civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale nei settori indicati al comma 3,
non concorrono alla formazione del reddito  imponibile  nella  misura
del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso  al  1°  gennaio
2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese
o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime  fiscale
privilegiato di cui all'articolo 162, comma 1. 
3. I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le  attivita'
di interesse generale di cui al comma 2 sono i seguenti: 
a) famiglia e  valori  connessi;  crescita  e  formazione  giovanile;
educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di  prodotti
editoriali per la scuola; volontariato,  filantropia  e  beneficenza;
religione e sviluppo spirituale;  assistenza  agli  anziani;  diritti
civili; 
b) prevenzione della criminalita'  e  sicurezza  pubblica;  sicurezza
alimentare e agricoltura di qualita';  sviluppo  locale  ed  edilizia
popolare  locale;  protezione  dei  consumatori;  protezione  civile;
salute  pubblica,  medicina  preventiva  e  riabilitativa;  attivita'
sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e
disturbi psichici e mentali; 
c)  ricerca  scientifica  e  tecnologica;   protezione   e   qualita'
dell'ambiente; 
d) arte, attivita' e beni culturali. 
4. I soggetti di cui al comma 2 destinano l'imposta sul reddito delle
societa' non dovuta in applicazione  della  disposizione  di  cui  al
medesimo comma  2  al  finanziamento  delle  attivita'  di  interesse
generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora  erogato  in
una riserva indivisibile e non  distribuibile  per  tutta  la  durata
dell'ente. 
5. Le fondazioni di cui al decreto legislativo  17  maggio  1999,  n.
153, destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della
disposizione di cui al comma 2 al finanziamento  delle  attivita'  di
interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione,
in un apposito fondo destinato all'attivita' istituzionale.