ART. 154
Regime forfetario degli enti non commerciali
(articolo 145 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive
dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 , e, per le
associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo
9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non
commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai sensi
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione
forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di
redditivita' corrispondente alla classe di appartenenza secondo la
tabella seguente e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi
del reddito di cui agli articoli 69, 70, 95, 97, 98 e 99:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) fino a euro 15.493,71, coefficiente 15 per cento;
2) da euro 15.493,71 a euro 309.874,14, coefficiente 25 per cento;
b) altre attivita':
1) fino a euro 25.822,84, coefficiente 10 per cento;
2) da euro 25.822,84 a euro 516.456,90, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi e altre attivita' il coefficiente si determina con
riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita'
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si
considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di
anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano
superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi e
ha effetto dall' inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e'
esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio.
La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei
redditi e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi
dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo
19 gennaio 2026, n. 10.