(Testo unico imposte sui redditi-art. 154)
                              ART. 154 
            Regime forfetario degli enti non commerciali 
(articolo 145 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1.  Fatto  salvo  quanto  previsto,  per  le  associazioni   sportive
dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 ,  e,  per  le
associazioni senza scopo di lucro e per  le  pro-loco,  dall'articolo
9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991,  n.  417,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio  1992,  n.  66,  gli  enti  non
commerciali  ammessi  alla   contabilita'   semplificata   ai   sensi
dell'articolo 18 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  possono  optare  per  la   determinazione
forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di
redditivita' corrispondente alla classe di  appartenenza  secondo  la
tabella seguente e aggiungendo l'ammontare  dei  componenti  positivi
del reddito di cui agli articoli 69, 70, 95, 97, 98 e 99: 
a) attivita' di prestazioni di servizi: 
1) fino a euro 15.493,71, coefficiente 15 per cento; 
2) da euro 15.493,71 a euro 309.874,14, coefficiente 25 per cento; 
b) altre attivita': 
1) fino a euro 25.822,84, coefficiente 10 per cento; 
2) da euro 25.822,84 a euro 516.456,90, coefficiente 15 per cento. 
2. Per i contribuenti che esercitano  contemporaneamente  prestazioni
di servizi  e  altre  attivita'  il  coefficiente  si  determina  con
riferimento   all'ammontare   dei   ricavi   relativi   all'attivita'
prevalente. In mancanza della  distinta  annotazione  dei  ricavi  si
considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi. 
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende  di
anno in anno qualora  i  limiti  indicati  al  comma  1  non  vengano
superati. 
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi  e
ha effetto dall' inizio del periodo d'imposta nel corso del quale  e'
esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un  triennio.
La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale  dei
redditi e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso  del
quale la dichiarazione stessa e' presentata. 
5. Gli  enti  che  intraprendono  l'esercizio  d'impresa  commerciale
esercitano l'opzione  nella  dichiarazione  da  presentare  ai  sensi
dell'articolo 68 del testo unico delle  disposizioni  legislative  in
materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto  legislativo
19 gennaio 2026, n. 10.