ART. 155
Oneri deducibili
(articolo 146 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli
oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), l) e m). In caso
di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le
somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del
periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.