(Testo unico imposte sui redditi-art. 155)
                              ART. 155 
                          Oneri deducibili 
(articolo 146 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili  nella
determinazione del reddito d'impresa che  concorre  a  formarlo,  gli
oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), l) e m). In caso
di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del  presente  articolo,  le
somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo  del
periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.