(Testo unico imposte sui redditi-art. 156)
                              ART. 156 
                   Detrazione d'imposta per oneri 
(articolo 147 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Dall'imposta lorda  si  detrae,  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare, un importo pari al  19  per  cento  degli  oneri  indicati
all'articolo 14, comma 1, lettere a), q), r), s), t) e  cc),  nonche'
al comma 4. La detrazione spetta a condizione che  i  predetti  oneri
non siano deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
concorrono a formare il reddito  complessivo.  In  caso  di  rimborso
degli oneri per i quali  si  e'  fruito  della  detrazione  l'imposta
dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il  rimborso  e'
aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.