ART. 156
Detrazione d'imposta per oneri
(articolo 147 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati
all'articolo 14, comma 1, lettere a), q), r), s), t) e cc), nonche'
al comma 4. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri
non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso
degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta
dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e'
aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.