ART. 157
Enti di tipo associativo
(articolo 148 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita'
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non
concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali, salvo il disposto del secondo periodo dell'articolo 151,
comma 1, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici,
compresi i contributi e le quote supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi
diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonche' per le
strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti
pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi
di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attivita'
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che
svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche
a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni
nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per
le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e
per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in
cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi
similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a
quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano
effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5
non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano
effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le cessioni delle
pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3,
riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza
prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in
materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul
lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i
casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle
seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice
civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'articolo 2538, sesto comma, del codice civile e sempreche' le
stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
9. Le disposizioni di cui al comma 8, lettere c) ed e), non si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.