(Testo unico imposte sui redditi-art. 157)
                              ART. 157 
                      Enti di tipo associativo 
(articolo 148 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Non e' considerata commerciale l'attivita'  svolta  nei  confronti
degli  associati  o  partecipanti,  in  conformita'  alle   finalita'
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e  dagli  altri  enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o partecipanti  a  titolo  di  quote  o  contributi  associativi  non
concorrono a formare il reddito complessivo. 
2. Si considerano tuttavia  effettuate  nell'esercizio  di  attivita'
commerciali, salvo il disposto del secondo periodo dell'articolo 151,
comma 1, le cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi  agli
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi  specifici,
compresi  i  contributi  e  le  quote  supplementari  determinati  in
funzione delle  maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali  danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione  del  reddito
complessivo come componenti del reddito di  impresa  o  come  redditi
diversi secondo che  le  relative  operazioni  abbiano  carattere  di
abitualita' o di occasionalita'. 
3.  Per  le  associazioni  politiche,  sindacali  e   di   categoria,
religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonche'  per  le
strutture periferiche di natura  privatistica  necessarie  agli  enti
pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a  servizi
di pubblico interesse, non si considerano  commerciali  le  attivita'
svolte in diretta attuazione degli  scopi  istituzionali,  effettuate
verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici  nei  confronti  degli
iscritti,  associati  o  partecipanti,  di  altre  associazioni   che
svolgono la medesima attivita' e che  per  legge,  regolamento,  atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti  e  dei  tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni  anche
a  terzi  di  proprie  pubblicazioni  cedute   prevalentemente   agli
associati. 
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni
nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti,  per
le erogazioni di acqua, gas,  energia  elettrica  e  vapore,  per  le
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e  di  deposito  e
per le prestazioni di servizi portuali  e  aeroportuali  ne'  per  le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita': 
a) gestione di spacci aziendali e di mense; 
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 
d) pubblicita' commerciale; 
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli  enti
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),  della  legge  25  agosto
1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano  riconosciute  dal
Ministero dell'interno, non  si  considerano  commerciali,  anche  se
effettuate   verso   pagamento   di   corrispettivi   specifici,   la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le  sedi  in
cui viene  svolta  l'attivita'  istituzionale,  da  bar  ed  esercizi
similari  e  l'organizzazione  di  viaggi  e   soggiorni   turistici,
sempreche' le predette attivita' siano strettamente  complementari  a
quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano
effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5
non e' considerata commerciale anche se  effettuata  da  associazioni
politiche,  sindacali  e  di  categoria,  nonche'   da   associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le  quali  lo  Stato  ha
stipulato patti, accordi o  intese,  sempreche'  sia  effettuata  nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si  considerano
effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le cessioni  delle
pubblicazioni,  anche  in  deroga  al  limite  di  cui  al  comma  3,
riguardanti i contratti collettivi di  lavoro,  nonche'  l'assistenza
prestata prevalentemente agli iscritti, associati o  partecipanti  in
materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione  sul
lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i
casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 
8. Le disposizioni di cui ai commi  3,  5,  6  e  7  si  applicano  a
condizione  che  le  associazioni  interessate  si  conformino   alle
seguenti clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi  o
statuti redatti nella forma  dell'atto  pubblico  o  della  scrittura
privata autenticata o registrata: 
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi  di
gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale   durante   la   vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la  distribuzione  non
siano imposte dalla legge; 
b) obbligo di devolvere il  patrimonio  dell'ente,  in  caso  di  suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe o ai fini di pubblica utilita',  sentito  il  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  e  salvo  diversa  destinazione
imposta dalla legge; 
c) disciplina uniforme del rapporto  associativo  e  delle  modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del  rapporto  medesimo,
escludendo espressamente la temporaneita' della  partecipazione  alla
vita associativa  e  prevedendo  per  gli  associati  o  partecipanti
maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per  l'approvazione   e   le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la  nomina  degli
organi direttivi dell'associazione; 
d) obbligo di redigere  e  di  approvare  annualmente  un  rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 
e) eleggibilita' libera degli organi  amministrativi,  principio  del
voto singolo di cui all'articolo  2538,  secondo  comma,  del  codice
civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o  partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee  forme
di  pubblicita'  delle  convocazioni  assembleari,   delle   relative
deliberazioni, dei bilanci o  rendiconti;  e'  ammesso  il  voto  per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al  1°  gennaio  1997,  preveda  tale  modalita'  di  voto  ai  sensi
dell'articolo 2538, sesto comma, del codice civile  e  sempreche'  le
stesse abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive  di
organizzazione a livello locale; 
f)  intrasmissibilita'  della  quota  o  contributo  associativo   ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte  e  non  rivalutabilita'
della stessa. 
9. Le disposizioni di cui al comma  8,  lettere  c)  ed  e),  non  si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle  confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese,  nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.