(Testo unico imposte sui redditi-art. 158)
                              ART. 158 
           Perdita della qualifica di ente non commerciale 
(articolo 149 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Indipendentemente dalle previsioni  statutarie,  l'ente  perde  la
qualifica di ente non commerciale  qualora  eserciti  prevalentemente
attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta. 
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene  conto
anche dei seguenti parametri: 
a)   prevalenza   delle   immobilizzazioni   relative   all'attivita'
commerciale, al netto  degli  ammortamenti,  rispetto  alle  restanti
attivita'; 
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali  rispetto
al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita'
istituzionali; 
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto
alle  entrate  istituzionali,  intendendo   per   queste   ultime   i
contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative; 
d)  prevalenza  delle  componenti  negative  inerenti   all'attivita'
commerciale rispetto alle restanti spese. 
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in
cui vengono meno le condizioni  che  legittimano  le  agevolazioni  e
comporta l'obbligo di comprendere tutti  i  beni  facenti  parte  del
patrimonio dell'ente nell' inventario  di  cui  all'articolo  15  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600.
L'iscrizione nell'inventario deve essere  effettuata  entro  sessanta
giorni dall'inizio del periodo  di  imposta  in  cui  ha  effetto  il
mutamento di qualifica secondo  i  criteri  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. 
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  agli  enti
ecclesiastici  riconosciuti  come  persone  giuridiche  agli  effetti
civili e alle associazioni sportive dilettantistiche.