ART. 158
Perdita della qualifica di ente non commerciale
(articolo 149 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la
qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente
attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto
anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita'
commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti
attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto
al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita'
istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto
alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i
contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita'
commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in
cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e
comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del
patrimonio dell'ente nell' inventario di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta
giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili e alle associazioni sportive dilettantistiche.