ALLEGATO VI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 37 1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, l'Egitto aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale: - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) (atto di Ginevra del 1991); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del 1977, emendato nel 1979); - Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989). 2. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio che l'articolo 65 dell'accordo concede ai paesi in via di sviluppo; - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979). 3. Il Consiglio di associazione puo' decidere che il paragrafo 1 si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.