PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'EGITTO 1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2.a) I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A. b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B. Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C. Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 4. Per i prodotti per i quali le disposizioni specifiche della colonna D si riferiscono al presente paragrafo, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna B vengono maggiorati ogni anno del 3% del volume dell'anno precedente; il primo aumento avviene dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. 5. Dal 1 dicembre al 31 maggio, per le arance dolci, fresche di cui ai codici NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50, entro il contingente tariffario di 34 000 tonnellate applicabile per la concessione sui dazi doganali ad valorem, il prezzo di entrata concordato tra la Comunita' europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC e' ridotto a zero, e' il seguente: - 266 EUR/t, dal 1 dicembre 1999 al 31 maggio 2000, - 264 EUR/t, per ciascuno dei periodi successivi, dal 1 dicembre al 31 maggio. Se il prezzo di entrata per una spedizione e' inferiore del 2, 4, 6 o 8% al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico equivale, rispettivamente, al 2, 4, 6 o 8% del prezzo di entrata concordato Se il prezzo di entrata per una spedizione e' inferiore al 92% del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.