(Protocollo 1)
                           PROTOCOLLO N. 1 
 
          RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI 
 
     NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'EGITTO 
 
   1. I prodotti elencati  in  allegato  originari  dell'Egitto  sono
ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate  in
appresso e in allegato. 
   2.a) I dazi doganali all'importazione  sono  eliminati  o  ridotti
secondo quanto indicato nella colonna A. 
   b) Per alcuni prodotti, per i quali  la  tariffa  doganale  comune
prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un  dazio
doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna  A  e
nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. 
   3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei  limiti
dei contingenti tariffari indicati nella colonna B. 
   Per  i  quantitativi  importati  in  eccesso  ai  contingenti,  si
applicano i  dazi  della  tariffa  doganale  comune  integralmente  o
ridotti come indicato nella colonna C. 
   Per il primo  anno  di  applicazione,  i  volumi  dei  contingenti
tariffari vengono calcolati  proporzionalmente  ai  volumi  di  base,
tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in
vigore del presente accordo. 
   4. Per i prodotti per i quali  le  disposizioni  specifiche  della
colonna  D  si  riferiscono  al  presente  paragrafo,  i  volumi  dei
contingenti tariffari elencati nella  colonna  B  vengono  maggiorati
ogni anno del 3% del volume dell'anno precedente;  il  primo  aumento
avviene dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. 
   5. Dal 1 dicembre al 31 maggio, per le arance  dolci,  fresche  di
cui ai codici NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50,  entro
il contingente tariffario di 34 000  tonnellate  applicabile  per  la
concessione sui dazi  doganali  ad  valorem,  il  prezzo  di  entrata
concordato tra la Comunita' europea e l'Egitto, a partire  dal  quale
il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie
in sede di OMC e' ridotto a zero, e' il seguente: 
 
- 266 EUR/t, dal 1 dicembre 1999 al 31 maggio 2000, 
- 264 EUR/t, per ciascuno dei periodi successivi, dal 1  dicembre  al
  31 maggio. 
 
   Se il prezzo di entrata per una spedizione e' inferiore del 2,  4,
6 o 8% al prezzo di entrata concordato, il dazio  doganale  specifico
equivale, rispettivamente, al 2, 4, 6 o  8%  del  prezzo  di  entrata
concordato Se il prezzo di entrata per una spedizione e' inferiore al
92% del prezzo di entrata concordato, si applica  il  dazio  doganale
specifico consolidato in sede di OMC.