(Protocollo 3-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
1. I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti 
con decisione del Comitato di associazione: 
 
- qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli 
scambi tra la Comunita' e l'Egitto o 
-  in  seguito  a  riduzioni  derivanti  da  concessioni   reciproche
riguardanti i prodotti agricoli trasformati. 
 
2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunita', le 
riduzioni di cui al primo trattino vengono calcolate in rapporto alla
parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde  ai
prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere  i  prodotti
agricoli trasformati in questione, e detratte dai  dazi  applicati  a
questi prodotti agricoli di base.