(Atto finale)
ATTO FINALE 
 
I plenipotenziari: 
 
del REGNO DEL BELGIO, 
del REGNO DI DANIMARCA, 
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
della REPUBBLICA ELLENICA, 
del REGNO DI SPAGNA, 
della REPUBBLICA FRANCESE, 
dell'IRLANDA, 
della REPUBBLICA ITALIANA, 
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, 
del REGNO DEI PAESI BASSI, 
della REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
della REPUBBLICA PORTOGHESE, 
della REPUBBLICA DI FINLANDIA, 
del REGNO DI SVEZIA, 
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 
 
   Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA'  EUROPEA
e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E 
DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominati "Stati membri", e 
   della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E 
DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominate "Comunita'" 
 
                           da una parte, e 
 
   i plenipotenziari della REPUBBLICA ARABA  D'EGITTO,  in  prosieguo
denominato "Egitto", 
 
                             dall'altra, 
 
   riuniti  a  Lussembourgo,  il  25  giugno  2001,  per   la   firma
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione  tra  le
Comunita' europee  e  i  loro  Stati  membri,  da  una  parte,  e  la
Repubblica  araba  d'Egitto,  dall'altra,  in  prosieguo   denominato
"accordo  euromediterraneo",  hanno  adottato  i  testi  elencati  in
appresso: 
   l'accordo euromediterraneo, gli allegati e i seguenti protocolli: 
 
 
Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile alle importazioni 
nella Comunita' di prodotti agricoli originari dell'Egitto 
 
Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile alle importazioni 
nell'Egitto di prodotti agricoli originari della Comunita' 
 
 
Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli 
                trasformati 
 
Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
                originari" e ai metodi di cooperazione amministra- 
                tiva 
 
Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' 
                amministrative in materia doganale. 
 
   I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' il
plenipotenziario  dell'Egitto,  hanno   adottato   il   testo   delle
dichiarazioni comuni elencate in appresso  ed  allegate  al  presente
atto finale: 
   Dichiarazione comune sull'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo 
   Dichiarazione comune sull'articolo 14 dell'accordo 
   Dichiarazione comune sull'articolo 18 dell'accordo 
   Dichiarazione comune sull'articolo 34 dell'accordo 
   Dichiarazione comune sull'articolo 37 e sull'allegato VI 
dell'accordo 
   Dichiarazione comune sull'articolo 39 dell'accordo 
   Dichiarazione comune sul titolo VI, capitolo 1 dell'accordo 
   Dichiarazione comune sulla protezione dei dati. 
   I  plenipotenziari  degli  Stati  membri  e  il   plenipotenziario
dell'Egitto prendono atto delle  seguenti  dichiarazioni  unilaterali
della Comunita' europea: 
   Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 11 
dell'accordo 
   Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 19 
dell'accordo 
   Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 21 
dell'accordo 
   Dichiarazione   della   Comunita'   europea    sull'articolo    34
dell'accordo. 
   I plenipotenziari degli  Stati  membri  e  della  Comunita'  e  il
plenipotenziario dell'Egitto hanno altresi' preso  atto  dell'accordo
in forma di scambio di lettere precedentemente indicato  ed  allegato
al presente atto finale: 
   Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' e l'Egitto
per quanto riguarda  le  importazioni  nella  Comunita'  di  fiori  e
boccioli di fiori recisi, freschi, di  cui  alla  sottovoce  0603  10
della tariffa doganale comune. 
   Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque giugno duemilauno. 
   Per la Repubblica italiana 
   Per le Comunita' europee 

             Parte di provvedimento in formato grafico