ATTO FINALE I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominate "Comunita'" da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in prosieguo denominato "Egitto", dall'altra, riuniti a Lussembourgo, il 25 giugno 2001, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in prosieguo denominato "accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso: l'accordo euromediterraneo, gli allegati e i seguenti protocolli: Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari dell'Egitto Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile alle importazioni nell'Egitto di prodotti agricoli originari della Comunita' Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministra- tiva Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' il plenipotenziario dell'Egitto, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale: Dichiarazione comune sull'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 14 dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 18 dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 34 dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 37 e sull'allegato VI dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 39 dell'accordo Dichiarazione comune sul titolo VI, capitolo 1 dell'accordo Dichiarazione comune sulla protezione dei dati. I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario dell'Egitto prendono atto delle seguenti dichiarazioni unilaterali della Comunita' europea: Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 11 dell'accordo Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 19 dell'accordo Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 21 dell'accordo Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 34 dell'accordo. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il plenipotenziario dell'Egitto hanno altresi' preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente atto finale: Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' e l'Egitto per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune. Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque giugno duemilauno. Per la Repubblica italiana Per le Comunita' europee Parte di provvedimento in formato grafico