(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 55)
                               Art. 55 
 
 
                     Misure cautelari collegiali 
 
    1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio  grave  e
irreparabile durante il tempo necessario a  giungere  alla  decisione
sul  ricorso,  chiede  l'emanazione  di  misure  cautelari,  compresa
l'ingiunzione a pagare una somma in via  provvisoria,  che  appaiono,
secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente  gli
effetti della decisione sul ricorso, il  collegio  si  pronuncia  con
ordinanza emessa in camera di consiglio. 
    2. Qualora  dalla  decisione  sulla  domanda  cautelare  derivino
effetti irreversibili, il collegio puo' disporre  la  prestazione  di
una  cauzione,  anche  mediante  fideiussione,  cui  subordinare   la
concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o  il
diniego della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione
quando la domanda cautelare  attenga  a  diritti  fondamentali  della
persona o ad  altri  beni  di  primario  rilievo  costituzionale.  Il
provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo  di
prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita. 
    3. La domanda cautelare puo' essere proposta con  il  ricorso  di
merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti. 
    4.  La  domanda  cautelare  e'  improcedibile  finche'   non   e'
presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo  che
essa debba essere fissata d'ufficio. 
    5. Sulla domanda cautelare  il  collegio  pronuncia  nella  prima
camera   di   consiglio   successiva   al   ventesimo   giorno    dal
perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione
e, altresi', al decimo giorno dal  deposito  del  ricorso.  Le  parti
possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima
della camera di consiglio. 
    6. Ai  fini  del  giudizio  cautelare,  se  la  notificazione  e'
effettuata a mezzo del servizio postale, il  ricorrente,  se  non  e'
ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare  la  data
di   perfezionamento    della    notificazione    producendo    copia
dell'attestazione di consegna  del  servizio  di  monitoraggio  della
corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova
contraria. 
    7. Nella camera di consiglio le parti  possono  costituirsi  e  i
difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La  trattazione  si
svolge oralmente e in modo sintetico. 
    8.  Il  collegio,  per  gravi  ed   eccezionali   ragioni,   puo'
autorizzare la produzione in camera di consiglio  di  documenti,  con
consegna di copia alle altre parti fino all'inizio di discussione. 
    9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine  alla  valutazione  del
pregiudizio allegato e indica i profili che, ad  un  sommario  esame,
inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. 
    10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare,  se
ritiene  che  le   esigenze   del   ricorrente   siano   apprezzabili
favorevolmente  e   tutelabili   adeguatamente   con   la   sollecita
definizione del giudizio nel merito, fissa con  ordinanza  collegiale
la data di discussione del ricorso nel  merito.  Nello  stesso  senso
puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando  sulle  ragioni  per
cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal
caso,  la  pronuncia   di   appello   e'   trasmessa   al   tribunale
amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza  di
merito. 
    11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare fissa la
data di discussione del  ricorso  nel  merito.  In  caso  di  mancata
fissazione dell'udienza,  il  Consiglio  di  Stato,  se  conferma  in
appello la misura cautelare, dispone che il tribunale  amministrativo
regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita'. A  tal
fine l'ordinanza e'  trasmessa  a  cura  della  segreteria  al  primo
giudice. 
    12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio  adotta,
su istanza di parte, i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  la
completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio. 
    13. Il giudice adito  puo'  disporre  misure  cautelari  solo  se
ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli  13
e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.