Art. 58 Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta 1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. 2. La revoca puo' essere altresi' richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.
Nota all'art. 58 - Si riporta il testo dell'articolo 395 cod.proc.civ.: «Art. 395. Casi di revocazione. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 2. se si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 4. se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e' questo errore quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 5. se la sentenza e' contraria ad altra precedente avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche' non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6. se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.».