(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 58)
                               Art. 58 
 
 
Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e  riproposizione
                  della domanda cautelare respinta 
 
    1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o
chiedere  la  revoca  o  la  modifica  del  provvedimento   cautelare
collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano
fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente  al
provvedimento cautelare. In tale  caso,  l'istante  deve  fornire  la
prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. 
    2. La revoca puo' essere  altresi'  richiesta  nei  casi  di  cui
all'articolo 395 del codice di procedura civile. 
 
              Nota all'art. 58 
              - Si riporta il testo dell'articolo 395 cod.proc.civ.: 
              «Art. 395. Casi di revocazione. 
              Le sentenze pronunciate in grado d'appello o  in  unico
          grado possono essere impugnate per revocazione: 
              1. se sono l'effetto del dolo di  una  delle  parti  in
          danno dell'altra; 
              2. se si e' giudicato in base a  prove  riconosciute  o
          comunque dichiarate false dopo la sentenza  oppure  che  la
          parte soccombente  ignorava  essere  state  riconosciute  o
          dichiarate tali prima della sentenza; 
              3. se dopo la sentenza sono stati trovati  uno  o  piu'
          documenti decisivi che la parte non aveva  potuto  produrre
          in giudizio  per  causa  di  forza  maggiore  o  per  fatto
          dell'avversario; 
              4. se la sentenza e' l'effetto di un  errore  di  fatto
          risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e' questo
          errore quando la decisione e' fondata sulla supposizione di
          un fatto la cui  verita'  e'  incontrastabilmente  esclusa,
          oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la  cui
          verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto
          nell'altro  caso  se  il  fatto  non  costitui'  un   punto
          controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 
              5. se la sentenza  e'  contraria  ad  altra  precedente
          avente fra le parti autorita' di  cosa  giudicata,  purche'
          non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 
              6. se la sentenza e'  effetto  del  dolo  del  giudice,
          accertato con sentenza passata in giudicato.».