(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 59)
                               Art. 59 
 
 
                  Esecuzione delle misure cautelari 
 
    1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto
o in parte, l'interessato, con istanza  motivata  e  notificata  alle
altre parti, puo' chiedere al tribunale amministrativo  regionale  le
opportune misure attuative. Il tribunale esercita i  poteri  inerenti
al giudizio di ottemperanza di  cui  al  Titolo  I  del  Libro  IV  e
provvede sulle spese. La liquidazione delle spese  operata  ai  sensi
del presente comma prescinde da quella  conseguente  al  giudizio  di
merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.