(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 60)
                               Art. 60 
 
 
       Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare 
 
    1. In sede di decisione della domanda  cautelare,  purche'  siano
trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del  ricorso,
il  collegio,  accertata  la  completezza   del   contraddittorio   e
dell'istruttoria,  sentite  sul  punto  le  parti  costituite,   puo'
definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza  in  forma
semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre
motivi aggiunti, ricorso incidentale  o  regolamento  di  competenza,
ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende
proporre regolamento di competenza o  di  giurisdizione,  il  giudice
assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano  i
presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o
il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti,  ricorso
incidentale, regolamento di competenza o  di  giurisdizione  e  fissa
contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.