(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 62)
                               Art. 62 
 
 
                          Appello cautelare 
 
    1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al  Consiglio
di  Stato,  da  proporre  nel  termine   di   trenta   giorni   dalla
notificazione dell'ordinanza, ovvero di  sessanta  giorni  dalla  sua
pubblicazione. 
    2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo  45,  e'
deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano
gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57. 
    3. L'ordinanza di accoglimento che dispone  misure  cautelari  e'
trasmessa a cura  della  segreteria  al  primo  giudice,  anche  agli
effetti dell'articolo 55, comma 11. 
    4. Nel giudizio di cui al presente  articolo  e'  rilevata  anche
d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma  2,
13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4,  e  55,  comma  13.  Se  rileva  la
violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42,  comma  4,  e  55,
comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone  la
questione al contraddittorio delle parti ai sensi  dell'articolo  73,
comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo  15,
comma 4. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale  amministrativo
regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure  cautelari
emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma
7. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo  15,
comma 9.