Art. 84.
(Eta').
Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli
anni sedici, la donna che non ha compiuto gli anni quattordici.
Il Re o le autorita' a cio' delegate possono per gravi motivi
accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l'uomo che ha compiuto
gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.