(CODICE CIVILE-art. 84)
                              Art. 84. 
 
                               (Eta'). 
 
  Non possono contrarre matrimonio l'uomo che  non  ha  compiuto  gli
anni sedici, la donna che non ha compiuto gli anni quattordici. 
 
  Il Re o le autorita' a  cio'  delegate  possono  per  gravi  motivi
accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l'uomo che  ha  compiuto
gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.