(CODICE CIVILE-art. 85)
                              Art. 85. 
 
               (Interdizione per infermita' di mente). 
 
  Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente. 
 
  Se l'istanza di interdizione  e'  soltanto  promossa,  il  pubblico
ministero  puo'  chiedere  che  si  sospenda  la   celebrazione   del
matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver  luogo  finche'
la sentenza che  ha  pronunziato  sull'istanza  non  sia  passata  in
giudicato.