(CODICE CIVILE-art. 87)
                              Art. 87. 
 
          (Parentela, affinita', adozione e affiliazione). 
 
  Non possono contrarre matrimonio tra loro: 
    1) gli ascendenti e i discendenti in  linea  retta,  legittimi  o
naturali; 
    2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 
    3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 
    4) gli affini in linea retta: il divieto sussiste anche nel  caso
in cui e' stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale  l'affinita'
derivava; 
    5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 
    6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 
    7) i figli adottivi della stessa persona; 
    8) l'adottato e i figli dell'adottante; 
    9) l'adottato e  il  coniuge  dell'adottante,  l'adottante  e  il
coniuge dell'adottato. 
 
  I divieti contenuti nei  numeri  6,  7,  8  e  9  sono  applicabili
all'affiliazione. 
 
  I divieti contenuti nei numeri 2 e  3  si  applicano  anche  se  il
rapporto dipende da filiazione naturale. 
 
  Il Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa nei
casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e nei  casi  indicati  dal
comma secondo. La dispensa  puo'  essere  accordata  anche  nel  caso
indicato dal n. 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato
nullo.