Art. 87. (Parentela, affinita', adozione e affiliazione). Non possono contrarre matrimonio tra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta: il divieto sussiste anche nel caso in cui e' stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinita' derivava; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione. I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e nei casi indicati dal comma secondo. La dispensa puo' essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo.