(CODICE CIVILE-art. 88)
                              Art. 88. 
 
                             (Delitto). 
 
  Non possono contrarre matrimonio tra loro le  persone  delle  quali
l'una e' stata  condannata  per  omicidio  consumato  o  tentato  sul
coniuge dell'altra. 
 
  Se ebbe luogo soltanto rinvio a  giudizio  ovvero  fu  ordinata  la
cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non
e' pronunziata sentenza di proscioglimento.