Art. 89. (Lutto vedovile). Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso in cui il matrimonio e' stato dichiarato nullo ai sensi dell'art. 123. Il Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa da questo divieto. Il divieto cessa dal giorno in cui la donna ha partorito.