(CODICE CIVILE-art. 89)
                              Art. 89. 
 
                          (Lutto vedovile). 
 
  Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni
dallo scioglimento o  dall'annullamento  del  matrimonio  precedente,
eccettuato il caso in cui il matrimonio e' stato dichiarato nullo  ai
sensi dell'art. 123. 
 
  Il Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa  da
questo divieto. 
 
  Il divieto cessa dal giorno in cui la donna ha partorito.