(CODICE CIVILE-art. 90)
                              Art. 90. 
 
                      (Assenso per il minore). 
 
  Il minore non  puo'  contrarre  matrimonio  senza  l'assenso  della
persona che esercita su lui la patria potesta' o la tutela. 
 
  Per il matrimonio del minore emancipato e' necessario l'assenso del
curatore, quando questi e' uno dei genitori. 
 
  L'assenso, quando non e' dato personalmente  davanti  all'ufficiale
dello stato civile cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da
atto pubblico o da scrittura privata  autenticata,  dove  si  indichi
tanto lo sposo al quale si da' l'assenso, quanto l'altro. 
 
  Quando e' negato l'assenso, il matrimonio puo'  essere  autorizzato
per gravi motivi dal procuratore generale presso la corte d'appello. 
 
  Il procuratore generale puo' nominare un curatore  che  assista  il
minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.