(CODICE CIVILE-art. 92)
                              Art. 92. 
 
        (Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali). 
 
  Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7,  8,  9  e
dell'art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re  Imperatore  e
alla Famiglia Reale. 
 
  Per la validita' dei matrimoni dei  Principi  e  delle  Principesse
Reali e' richiesto l'assenso del Re Imperatore.