Articolo 69. Conseguenze della nullita' di un trattato 1. Un trattato la cui nullita' sia stata accertata in base alla presente convenzione e' nullo. Le disposizioni di un trattato nullo non hanno valore giuridico. 2. Qualora, tuttavia, degli atti siano stati compiuti in base ad un tale trattato: a) qualsiasi parte puo' chiedere ad ogni altra parte di accertare, per quanto possibile, la situazione che sarebbe esistita nelle loro reciproche relazioni se tali atti non fossero stati compiuti; b) gli atti compiuti in buona fede prima che venisse invocata la nullita' non sono resi illeciti per il solo fatto della nullita' del trattato. 3. Nei casi di cui agli articoli 49 e 50, 51 o 52, il paragrafo 2 non si applica nei confronti della parte cui e': imputabile il dolo, l'atto di corruzione o la violenza. 4. Nei casi in cui il consenso di un particolare Stato ad essere vincolato da un trattato multilaterale sia infirmato, le norme precedenti si applicano nelle relazioni fra il detto Stato e le parti del trattato.