(Convenzione - art. 72)
                            Articolo 72. 
   Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato 
 
  A meno che il trattato  non  preveda  altrimenti  o  le  parti  non
convengano  altrimenti,  la  sospensione  dell'applicazione   di   un
trattato in base alle proprie disposizioni  o  in  conformita'  della
presente convenzione: 
    a) libera le parti fra le quali  e'  sospesa  l'applicazione  del
trattato dall'obbligo di darvi esecuzione nei loro reciproci rapporti
durante il periodo di sospensione: 
    b) non pregiudica altrimenti i rapporti giuridici  stabiliti  dal
trattato fra le parti. 
    2. Durante il periodo di sospensione, le parti  devono  astenersi
da  qualsiasi   azione   che   tenda   ad   ostacolare   la   ripresa
dell'applicazione del trattato.