Art. 95
1. - L'Autorita' sanitaria non percepira' alcun compenso:
a) per le visite mediche previste dal presente Regolamento
nonche' per gli accertamenti complementari, batteriologici o di altra
natura, che possano essere necessari per accertare lo stato di salute
della persona esaminata;
b) per le vaccinazioni all'arrivo e per i relativi certificati.
2. - Qualora l'applicazione delle misure previste dal presente
Regolamento, diverso da quelle indicate al paragrafo 1 del presente
articolo, comporti il pagamento di un compenso, occorrera' attenersi
in ogni territorio ad una tariffa unica alla quale far riferimento. I
compensi richiesti dovranno:
a) essere conformi a tale tariffa;
b) essere modici e non superare in alcun caso il costo effettivo
del servizio reso;
c) essere percepiti senza distinzione di nazionalita', di
domicilio o di residenza per quanto riguarda le persone, o di
nazionalita', di bandiera, di registro o di proprieta' per quanto
riguarda le navi, gli aeromobili, i treni, gli autoveicoli e altri
mezzi di trasporto o containers.
In particolare non dovra' essere fatta alcuna distinzione fra le
persone della propria nazionalita' e gli stranieri, ne' fra le navi,
aeromobili, treni, autoveicoli e altri mezzi di trasporto o
containers nazionali e stranieri.
3. - Il diritto per la trasmissione via radio di un messaggio
relativo alle disposizioni del presente Regolamento non potra'
superare la normale tariffa per tali trasmissioni via radio.
4. - La tariffa, le sue eventuali successive modifiche saranno rese
pubbliche almeno dieci giorni prima della loro entrata in vigore ed
immediatamente comunicate all'Organizzazione.