(Regolamento - art. 95)
                               Art. 95 
 
  1. - L'Autorita' sanitaria non percepira' alcun compenso: 
    a) per  le  visite  mediche  previste  dal  presente  Regolamento
nonche' per gli accertamenti complementari, batteriologici o di altra
natura, che possano essere necessari per accertare lo stato di salute
della persona esaminata; 
    b) per le vaccinazioni all'arrivo e per i relativi certificati. 
  2. - Qualora l'applicazione  delle  misure  previste  dal  presente
Regolamento, diverso da quelle indicate al paragrafo 1  del  presente
articolo, comporti il pagamento di un compenso, occorrera'  attenersi
in ogni territorio ad una tariffa unica alla quale far riferimento. I
compensi richiesti dovranno: 
    a) essere conformi a tale tariffa; 
    b) essere modici e non superare in alcun caso il costo  effettivo
del servizio reso; 
    c)  essere  percepiti  senza  distinzione  di  nazionalita',   di
domicilio o di  residenza  per  quanto  riguarda  le  persone,  o  di
nazionalita', di bandiera, di registro o  di  proprieta'  per  quanto
riguarda le navi, gli aeromobili, i treni, gli  autoveicoli  e  altri
mezzi di trasporto o containers. 
  In particolare non dovra' essere fatta alcuna  distinzione  fra  le
persone della propria nazionalita' e gli stranieri, ne' fra le  navi,
aeromobili,  treni,  autoveicoli  e  altri  mezzi  di   trasporto   o
containers nazionali e stranieri. 
  3. - Il diritto per la  trasmissione  via  radio  di  un  messaggio
relativo  alle  disposizioni  del  presente  Regolamento  non  potra'
superare la normale tariffa per tali trasmissioni via radio. 
  4. - La tariffa, le sue eventuali successive modifiche saranno rese
pubbliche almeno dieci giorni prima della loro entrata in  vigore  ed
immediatamente comunicate all'Organizzazione.