(Convenzione - art. 101)
                            Articolo 101 
                      Definizione di pirateria 
   Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti: 
   a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di 
      rapina,  commesso  a  fini  privati   dall'equipaggio   o   dai
passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti: 
    i) nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro 
       persone o beni da essi trasportati; 
   ii) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, 
       in  un  luogo  che  si  trovi  fuori  della  giurisdizione  di
qualunque Stato; 
   b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attivita' di una 
      nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti
tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata; 
   c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione 
      intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a)  o
b).