(Convenzione - art. 102)
                            Articolo 102 
Atti di pirateria commessi da una nave da guerra o da una nave  o  da
     un aeromobile di Stato i cui equipaggi si siano ammutinati 
   Gli atti di pirateria di cui all'articolo  101,  commessi  da  una
nave da guerra, oppure da una nave o da un aeromobile  di  Stato,  il
cui equipaggio si sia ammutinato e abbia  perso  il  controllo  della
nave o dell'aeromobile, sono assimilati agli atti commessi da navi  o
aeromobili privati.