(Convenzione - art. 104)
                            Articolo 104 
Conservazione o  perdita  della  nazionalita'  da  parte  di  navi  o
                          aeromobili pirata 
   Le  navi  e  gli  aeromobili   possono   conservare   la   propria
nazionalita' anche nel caso che abbiano commesso atti  di  pirateria.
La conservazione o la  perdita  della  nazionalita'  vengono  sancite
dalla legge dello Stato che ha concesso la nazionalita'.