(Convenzione - art. 105)
                            Articolo 105 
                Sequestro di navi o aeromobili pirata 
   Nell'alto  mare  o  in   qualunque   altro   luogo   fuori   della
giurisdizione di qualunque Stato, ogni  Stato  puo'  sequestrare  una
nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati  con  atti
di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati;  puo'  arrestare
le persone a bordo e requisirne i beni.  Gli  organi  giurisdizionali
dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di  decidere
la pena da infliggere nonche' le misure  da  adottare  nei  confronti
delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi  in
buona fede.