Articolo 105 Sequestro di navi o aeromobili pirata Nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato puo' sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; puo' arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonche' le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede.