(Convenzione - art. 106)
                            Articolo 106 
               Responsabilita' per sequestri infondati 
   Quando il  sequestro  di  una  nave  o  aeromobile  sospettati  di
pirateria e' stato effettuato sulla base di prove  insufficienti,  lo
Stato che ha disposto il sequestro e' responsabile,  di  fronte  allo
Stato di cui la nave o aeromobile hanno la nazionalita', di qualunque
perdita o danno causato da tale sequestro.