(Convenzione - art. 107)
                            Articolo 107 
Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare  sequestri  per  atti  di
                              pirateria 
   Un sequestro per atti di pirateria puo' essere effettuato solo  da
parte di navi da guerra o aeromobili militari, oppure da  altri  tipi
di  navi  o  aeromobili  che  siano  chiaramente   contrassegnati   e
riconoscibili quali mezzi in servizio di Stato, e siano autorizzati a
tali operazioni.