(Convenzione - art. 108)
                            Articolo 108 
       Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope 
   1.  Tutti  gli  Stati  cooperano  alla  repressione  del  traffico
illecito di stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  commesso  da  navi
nell'alto mare in violazione delle convenzioni internazionali. 
   2. Ogni Stato che abbia motivi fondati per ritenere che  una  nave
che batte la sua bandiera sia  implicata  nel  traffico  illecito  di
stupefacenti o sostanze psicotrope, puo' richiedere la collaborazione
di altri Stati nella repressione del traffico.