(Convenzione - art. 109)
                            Articolo 109 
             Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare 
   1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione  delle  trasmissioni
non autorizzate dall'alto mare. 
   2. Ai fini  della  presente  Convenzione,  per  "trasmissioni  non
autorizzate" si intendono le radiotrasmissioni  o  le  telediffusioni
che avvengono da  bordo  di  una  nave  o  da  installazioni  situate
nell'alto  mare,  destinate  alla  generale  ricezione  pubblica   in
violazione  delle  norme  internazionali,  fatta  eccezione  per   la
trasmissione di richieste di soccorso. 
   3. Chiunque sia responsabile di trasmissioni non autorizzate  puo'
essere  sottoposto  a  procedimento  giurisdizionale  istruito  dagli
organi giudiziari: 
   a) dello Stato di bandiera della nave; 
   b) dello Stato presso cui l'installazione e' registrata; 
   c) dello Stato di cui il responsabile e' un soggetto che ne abbia 
      la nazionalita'; 
   d) di uno qualunque degli Stati che ricevono le trasmissioni; 
      oppure 
   e) di uno qualunque degli Stati le cui radiocomunicazioni 
      autorizzate subiscono interferenze. 
   4. Nell'alto mare, uno Stato che ha  giurisdizione,  conformemente
al precedente numero 3, puo' arrestare, alle condizioni dell'articolo
110, qualunque  persona  o  nave  implicata  nelle  trasmissioni  non
autorizzate e puo' sequestrare le apparecchiature trasmittenti.