Articolo 110 Diritto di visita 1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtu' di trattati, una nave che incrocia una nave straniera nell'alto mare non avente diritto alla completa immunita' secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non puo' legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che: a) la nave sia impegnata in atti di pirateria; b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi; c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell'autorita' di cui all'articolo 109; d) la nave sia priva di nazionalita'; oppure e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalita' della nave da guerra. 2. Nei casi di cui al numero 1, la nave da guerra puo' procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. A questo fine puo' inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si puo' procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo. 3. Se i sospetti si mostrano infondati e purche' la nave non abbia commesso alcun atto che li giustifichi, essa sara' indenizzata di ogni danno o perdita che possa aver subito. 4. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche agli aeromobili militari. 5. Queste disposizioni si applicano anche ad altre navi o aeromobili autorizzati, che siano chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili in servizio di Stato.