(Convenzione - art. 110)
                            Articolo 110 
                          Diritto di visita 
   1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino  da  poteri
conferiti in virtu' di trattati,  una  nave  che  incrocia  una  nave
straniera nell'alto mare non avente diritto alla  completa  immunita'
secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non  puo'  legittimamente
abbordarla, a meno che non vi siano  fondati  motivi  per  sospettare
che: 
   a) la nave sia impegnata in atti di pirateria; 
   b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi; 
   c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di 
      bandiera della  nave  da  guerra  goda  dell'autorita'  di  cui
all'articolo 109; 
   d) la nave sia priva di nazionalita'; oppure 
   e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la 
      sua bandiera, la nave abbia in effetti la  stessa  nazionalita'
della nave da guerra. 
   2. Nei casi di cui al numero 1, la nave da guerra  puo'  procedere
con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della  nave  a
battere la propria bandiera. A questo fine  puo'  inviare  alla  nave
sospettata una lancia al comando di un ufficiale. 
   Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si  puo'
procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni
possibile riguardo. 
   3. Se i sospetti si mostrano infondati e purche' la nave non abbia
commesso alcun atto che li giustifichi,  essa  sara'  indenizzata  di
ogni danno o perdita che possa aver subito. 
   4. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche  agli
aeromobili militari. 
   5.  Queste  disposizioni  si  applicano  anche  ad  altre  navi  o
aeromobili  autorizzati,  che  siano  chiaramente  contrassegnati   e
identificabili come navi o aeromobili in servizio di Stato.