(Convenzione - art. 111)
                            Articolo 111 
                       Diritto di inseguimento 
   1. E' consentito l'inseguimento di una nave  straniera  quando  le
competenti autorita' dello Stato costiero abbiano fondati  motivi  di
ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello  Stato
stesso. L'inseguimento deve iniziare quando la nave straniera  o  una
delle  sue  lance  si  trova  nelle  acque   interne,   nelle   acque
arcipelagiche, nel mare  territoriale,  oppure  nella  zona  contigua
dello Stato che mette in atto l'inseguimento, e puo' continuare oltre
il mare territoriale  o  la  zona  contigua  solo  se  non  e'  stato
interrotto. 
   Non e' necessario che nel momento in cui la nave straniera che  si
trova nel mare territoriale o nella zona contigua riceve l'ordine  di
fermarsi, la nave che ha emesso l'intimazione si trovi ugualmente nel
mare territoriale o nella zona contigua. 
   Se la nave straniera  si  trova  nella  zona  contigua,  quale  e'
definita all'articolo 33, l'inseguimento puo' essere intrapreso  solo
se sono stati violati i diritti a tutela dei quali la zona  e'  stata
istituita. 
   2. Il diritto di inseguimento si esercita mutatis mutandis in caso
di violazione, nella zona economica  esclusiva  o  nella  piattaforma
continentale,  incluse  le   zone   di   sicurezza   circostanti   le
installazioni situate sulla piattaforma continentale, delle  leggi  e
regolamenti dello  Stato  costiero  applicabili,  conformemente  alla
presente  Convenzione,  alla  zona   economica   esclusiva   e   alla
piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza. 
   3. Il diritto di inseguimento cessa non appena la  nave  inseguita
entra nel mare territoriale del proprio Stato o di un terzo Stato. 
   4. L'inseguimento non si considera iniziato se  non  dopo  che  la
nave che insegue  abbia  raggiunto  con  ogni  mezzo  disponibile  la
certezza che la  nave  inseguita  o  una  delle  sue  lance  o  altre
imbarcazioni,  che  lavorino  congiuntamente  alla   nave   inseguita
utilizzata  come  nave  madre,  si  trovino  all'interno   del   mare
territoriale, della zona contigua, della zona economica  esclusiva  o
al di sopra della piattaforma continentale. 
   L'inseguimento puo' cominciare solo dopo che l'ordine  di  arresto
sia stato emesso con un segnale visivo o sonoro, a distanza  adeguata
perche' venga ricevuto dalla nave straniera. 
   5. Il diritto di inseguimento puo' essere esercitato solo da  navi
da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o  aeromobili  in
servizio  di   Stato   che   siano   chiaramente   contrassegnate   e
identificabili come tali, e siano autorizzati a tali operazioni. 
   6. Quando l'inseguimento e' effettuato da un aeromobile: 
   a) si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni di cui 
      ai numeri da 1 a 4; 
   b) l'aeromobile che emette l'ordine di arresto deve esso stesso 
      eseguire l'inseguimento fintanto che non subentrino una nave o 
      un altro aeromobile dello Stato costiero da esso allertati, a 
      meno che l'aeromobile non sia in grado di eseguire il fermo 
      direttamente. Per eseguire un fermo fuori dal mare territoriale 
      non e' sufficiente che la nave sia stata semplicemente 
      avvistata dall'aeromobile in circostanze incriminanti o 
      sospette: e' necessario che abbia ricevuto l'intimazione di 
      fermarsi e contemporaneamente sia stata inseguita, senza 
      interruzioni nell'inseguimento, dallo stesso  aeromobile  o  da
altri aeromobili o navi. 
   7. Il rilascio di una  nave  che  sia  stata  sottoposta  a  fermo
all'interno delle zone di giurisdizione di  uno  Stato  e  sia  stata
scortata in un porto dello  stesso  Stato  per  essere  sottoposta  a
inchiesta da  parte  delle  competenti  autorita',  non  puo'  essere
reclamato invocando il solo fatto  che  essa  ha  attraversato  sotto
scorta, se le circostanze lo hanno reso necessario, una  parte  della
zona economica esclusiva o dell'alto mare. 
   8. Una nave che abbia ricevuto l'ordine di fermarsi  o  sia  stata
sottoposta al fermo fuori dal mare territoriale  in  circostanze  che
non giustificano l'esercizio  del  diritto  di  inseguimento,  verra'
indennizzata di ogni eventuale perdita o  danno  conseguente  a  tali
misure.