(Convenzione - art. 112)
                            Articolo 112 
           Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini 
   1. Tutti gli Stati hanno il diritto  di  posare  condotte  e  cavi
sottomarini sul fondo dell'alto mare  al  di  la'  della  piattaforma
continentale. 
   2. A tali condotte e cavi sottomarini si applica l'articolo 79, 5.