(Convenzione - art. 113)
                            Articolo 113 
       Rottura o danneggiamento di condotte o cavi sottomarini 
   Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti  a  definire  come
reati perseguibili  la  rottura  o  il  danneggiamento  deliberato  o
imputabile a negligenza colposa, da parte di navi che battono la  sua
bandiera o di persone che ricadono sotto  la  sua  giurisdizione,  di
condotte o cavi dell'alta tensione sottomarini,  come  pure  di  cavi
telegrafici  o  telefonici  nell'alto  mare  in  modo   che   vengano
interrotte o ostacolate le comunicazioni telegrafiche o  telefoniche.
Questa disposizione viene  applicata  anche  nel  caso  di  qualunque
comportamento che appaia suscettibile di  provocare  tale  rottura  o
danneggiamento, o che sia intenzionalmente diretto a provocarli.  Non
viene tuttavia applicata nel caso di rotture  o  danni  provocati  da
persone che hanno agito al solo scopo legittimo di salvare se  stessi
o la propria nave, dopo aver adottato tutte le precauzioni necessarie
ad evitare rotture o danneggiamento.