(Convenzione - art. 114)
                            Articolo 114 
Rottura o danneggiamento di una condotta o cavo sottomarino da  parte
      del proprietario di un'altra condotta o cavo sottomarino. 
   Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a  garantire  che,
qualora  persone  soggette  alla  sua  giurisdizione  che   siano   i
proprietari  di  un  cavo  o  di  una  condotta  sottomarini  situati
nell'alto mare, nel posare o riparare quel cavo  o  quella  condotta,
provochino  rotture  o  danni  a  un  altro  cavo  o  condotta,  esse
sopportino il costo delle riparazioni.