(Convenzione - art. 115)
                            Articolo 115 
Indennizzo per  perdite  subite  nell'evitare  il  danneggiamento  di
                     condotte o cavi sottomarini 
   Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che il
proprietario di una nave, che possa  dimostrare  di  aver  subito  la
perdita di un'ancora, di una rete o di qualunque  altra  attrezzatura
di pesca al fine di evitare danni a una condotta o cavo  sottomarino,
sia indennizzato dal  proprietario  di  essi,  a  condizione  che  il
proprietario della nave abbia adottato  ogni  ragionevole  misura  di
precauzione.