Articolo 86 Ambito di applicazione della presente Parte Le disposizioni della presente Parte si applicano a tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago. Il presente articolo non limita il alcun modo le liberta' di cui tutti gli Stati godono nella zona economica esclusiva, conformemente all'articolo 58.