(Convenzione - art. 87)
                             Articolo 87 
                       Liberta' dell'alto mare 
   1. L'alto mare e' aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi
di litorale. La liberta' dell'alto mare viene esercitata  secondo  le
condizioni sancite dalla presente Convenzione e da  altre  norme  del
diritto internazionale. Essa include, tra l'altro, sia per gli  Stati
costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti liberta': 
   a) liberta' di navigazione; 
   b) liberta' di sorvolo; 
   c) liberta' di posa di cavi sottomarini e condotte, alle 
      condizioni della Parte VI; 
   d) liberta' di costruire isole artificiali e altre installazioni 
      consentite dal diritto internazionale,  alle  condizioni  della
Parte VI; 
   e) liberta' di pesca, secondo le condizioni stabilite nella 
      sezione 2; 
   f) liberta' di ricerca scientifica, alle condizioni delle Parti VI 
      e XIII. 
   2. Tali liberta' vengono esercitate da parte di tutti  gli  Stati,
tenendo in debito conto sia  gli  interessi  degli  altri  Stati  che
esercitano la liberta' dell'alto mare, sia i  diritti  sanciti  dalla
presente Convenzione relativamente alle attivita' nell'Area.