Articolo 87 Liberta' dell'alto mare 1. L'alto mare e' aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. La liberta' dell'alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l'altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti liberta': a) liberta' di navigazione; b) liberta' di sorvolo; c) liberta' di posa di cavi sottomarini e condotte, alle condizioni della Parte VI; d) liberta' di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della Parte VI; e) liberta' di pesca, secondo le condizioni stabilite nella sezione 2; f) liberta' di ricerca scientifica, alle condizioni delle Parti VI e XIII. 2. Tali liberta' vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la liberta' dell'alto mare, sia i diritti sanciti dalla presente Convenzione relativamente alle attivita' nell'Area.