(Convenzione - art. 91)
                             Articolo 91 
                       Nazionalita' delle navi 
   1. Ogni  Stato  stabilisce  le  condizioni  che  regolamentano  la
concessione alle navi della sua  nazionalita',  dell'immatricolazione
nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera.  Le  navi
hanno la nazionalita' dello Stato di cui sono autorizzate  a  battere
bandiera. 
   Fra lo Stato e la nave deve esistere un regime effettivo. 
   2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto
di battere la sua bandiera, i relativi documenti.